Lanificio Gian Mario Bozzalla(altra denominazione di autorità)
Data: 1936 - 1971
Luoghi di attività
Luogo:
Crevacuore
Qualificazione:
lanificio
Date:
1936 - 1971
Storia istituzionale
Da segnalare:
"Nel luglio 1919 i signori Cesare ed Annibale Bozzalla, figli del fu Federico, ed il signor Achille Peretti costituivano una società in nome collettivo, con sede in Crevacuore, sotto la ragione sociale «Fratelli Bozzalla fu Federico e Compagno». Tale società, avente per oggetto la fabbricazione ed il commercio di pannilana e generi affini fu poi nel febbraio 1935, trasformato in Società Anonima, mantenendo la stessa denominazione e la identica sede. Nel febbraio 1936 il signor Annibaie Bozzalla, uscito dalla Società Anonima, ne costituiva un’altra di fatto col proprio figlio, Gian Mario, per l’esercizio della stessa industria, e commercio, con sede nella frazione S. Rocco dello stesso Comune di Crevacuore, assumendo la ragione sociale di «Lanificio Annibaie Bozzalla fu Federico e Figlio». Sostenendo che la denominazione assunta da quest’ultima azienda aveva creato e creava uno stato di confusione tra le due società ed i rispettivi prodotti, la Società Anonima citava dinanzi al Tribunale di Vercelli la Società di fatto chiedendo si ordinasse a questa di introdurre nella sua ragione sociale le modifiche che valessero a distinguere le due ditte di fronte ai terzi. La Società di fatto, resisteva alla domanda, sostenendo che il proprio componente principale Annibale Bozzalla aveva diritto a far uso del proprio nome insieme con la paternità mentre, se mai, una modificazione avrebbe potuto imporsi alla Società anonima, della quale non faceva parte alcun figlio del fu Federico Bozzalla dopo l’avvenùto decesso del comm. Cesare Bozzalla; osservava inoltre, che le rispettive denominazioni delle due società contenevano elementi sufficienti per una distinzione, e se confusioni si erano verificate, esse dovevano attribuirsi esclusivamente a scarsa diligenza dei clienti, corrispondenti o dei preposti agli uffici postali. Il Tribunale, accogliendo l'istanza della Società Anonima, ordinava alla Società di fatto di modificai la propria ragione, sociale nella seguente «Lanificio Annibaie Bozzalla e figlio». La nostra Corte di Appello però riformando la sentenza del Tribunale respingeva la richiesta della Società Anonima. Questa proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo varie violazioni e false applicazioni di legge. La suprema Corte, con sentenza dovuta al consigliere comm. Pierri, ha ritenuto fondato il ricorso ed ha pertanto cassato la impugnata sentenza, rinviando la causa per nuovo esame alla Corte d’Appello di Genova".
[da "Il Popolo Biellese" del 1° agosto 1940]