Legge del 12 febbraio 1969 n. 6
Legge del 12 febbraio 1969 n. 6, pubblicata nella G.U. n. 41 del 15 febbraio 1969.
Conversione in legge del D.L. 1118 del 07/11/1968 (reiterato il 18 dicembre 1968 D.L. 1232) e del successivo D.L. 1149/69 (cfr. L'acqua è arrivata fino a qui, pp. 43-44 e 51-52).
La legge, anticipata dai decreti legge 1118 e 1149, contiene i provvedimenti urgenti in favore delle comunità della valle dello Strona duramente colpite dal tragico alluvione del 02 novembre 1968.
Il primo decreto legge, n. 1118, contiene una serie di misure a favore dei Comuni alluvionati al fine di favorire una rapida ripresa del territorio, volta ad evitare lo spopolamento e il depauperamento delle zone colpite, fra le quali:
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sospensione del termine di scadenza di tutti i titoli di credito avente forza esecutiva;
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sospensione dei canoni di affitto dei fondi rustici, delle locazioni di immobili urbani e della vendita dei beni pignorati;
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la concessione di agevolazioni e sgravi fiscali (sospensione della riscossione delle imposte sui redditi e fabbricati, sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e dei tributi autonomi comunali e provinciali sino al 30/06/1969; lo sgravio, per le aziende agricole colpite, dall'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte; esenzione dell'imposta di ricchezza mobile per le erogazioni in natura o in denaro a favore delle popolazioni colpite; esenzione dell'imposta sul reddito comunale di consumo, sino al 31/12/1970, per i materiali edilizi utilizzati per le opere di ricostruzione; esenzione dal pagamento dei contributi assicurativi e ENAIL per i lavoratori autonomi; concessione di provvidenze per i lavoratori subordinati);
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autorizzazione della spesa di 200 milioni di lire per interventi straordinari in favore della risicoltura;
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autorizzazione alla sovvenzione straordinaria di un 1 miliardo di lire in favore dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
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autorizzazione della spesa di 100 milioni di lire per provvedimenti contro endemie, epidemie e per i servizi di profilassi;
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autorizzazione della spesa di 5.200 milioni di lire per le necessità urgenti;
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contributi a favore degli enti comunali, dei vigili del fuoco e delle famiglie alluvionate;
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concessione di finanziamenti, per più di 200 milioni, per l'acquisto di attrezzature per i radiotelecollegamenti e lavori di pronto intervento per il ripristino delle linee di comunicazione.
Il secondo decreto legge, 1149, e la legge 6/1969 reiterano le disposizioni del D.L. 1118 aggiungendo ulteriori specifiche e provvidenze in favore dei territori colpiti dall'alluvione:
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concessione al Ministro dei Lavori Pubblici della competenza sugli interventi di riparazione, ricostruzione e trasferimento degli edifici danneggiati dall'alluvione, al fine di assicurare una corretta ricostruzione secondo una programmazione urbanistica a favore della crescita e dello sviluppo sociale ed economico dei territori colpiti;
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incarico ai comuni colpiti di redarre i piani di ricostruzione, con particolare attenzione al sistema produttivo locale;
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potenziamento delle strutture operative del Genio Civile e creazione, presso ogni Provveditorato, di magazzini di pronto intervento;
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stanziamento di finanziamenti speciali (12 miliardi di lire per il ripristino della viabilità; 50 miliardi di lire per la riparazione delle opere pubbliche; 13 miliardi di lire per la ripresa del settore agricolo);
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concessione di contributi alle imprese, con una serie di agevolazioni più ampie al settore tessile, il principale settore produttivo ed economico della valle dello Strona.
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concessione di contributi a fondo perduto per le piccole imprese commerciali ed artigianali;
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erogazione di un contributo di 7 miliardi di lire per le spese sostenute dai corpi dell'esercito e delle forze dell'ordine impiegate nelle operazioni di soccorso nei territori alluvionati;
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contributi speciali ai comuni colpiti dall'alluvione che a causa della stessa avessero riscosso contributi minori per gli anni 1968/1969