Inventario
Valutazione dell’uso dei prodotti tessili per la prevenzione negli ambienti di lavoro.
Premessa
L’utilizzo dei prodotti tessili come strumento di prevenzione negli ambienti di lavoro viene ad interessare le imprese del settore tessile sia in quanto produttrici di Dispositivi di Prevenzione Individuale (D.P.I .) sia in quanto utilizzatrici dei D.P.I. stessi.
Diversi infatti sono i D.P.I. prodotti con materiale a base tessile e diverse sono d’altra parte le fasi di lavoro dei cicli tecnologici del settore tessile che possono richiedere l’utilizzo da parte degli operatori di D.P.I. a base tessile per la gestione ed il controllo dei potenziali rischi lavorativi.
Numerose sono le norme nazionali ed europee che regolano la valutazione dell’utilizzo dei D.P.I. nei luoghi di lavoro.
Le principali sono il D.Lgs 475/92, che regola la messa in commercio dei D.P.I., definendo gli obblighi procedurali ed i controlli di qualità necessari ed il D.Lgs. 626/94 che regola le modalita’ di utilizzo dei D.P.I. sui posti dei lavoro.
L’utilizzo dei D.P.I ai posti di lavoro
Nel D.Lgs. 626/94 l’intero Titolo IV° è riservato alle modalità di utilizzo dei D.P.I. ai posti di lavoro, alle procedure da seguire per la loro corretta individuazione ed alle responsabilità che il loro non corretto utilizzo potrebbe comportare in termini medico legali.
Nell’articolo 40 fornisce la definizione dei D.P.I., intesi come “attrezzature indossate dal lavoratore per proteggerlo contro i rischi in grado di minacciarne la salute e la sicurezza, nonchè i complementi e gli accessori destinati allo stesso scopo”.
Nello stesso articolo sono elencati alcuni mezzi di prevenzione particolari che non rientrano nel campo di applicazione della norma (gli indumenti ordinari di lavoro, le attrezzature dei servizi di pronto soccorso, etc.).
Nell’articolo 41 si introduce la definizione di rischio residuo. Tale concetto è fondamentale per comprendere la corretta filosofia con la quale deve essere concepito l’utilizzo dei D.P.I..
Essi infatti non debbono costituire la prima o la principale difesa dai potenziali agenti nocivi insiti nei compiti lavorativi ma, al contrario, il loro utilizzo deve essere la estrema barriera per tutelare la salute del singolo operatore, dopo aver provato con ogni altro mezzo tecnico possibile a ridurre o meglio ad annullare la presenza di tali agenti nocivi.
Il procedimento che porta alla definizione ed alla esatta quantificazione del rischio residuo è la valutazione dei rischi, prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 626/94, compito a carico del datore di lavoro, da svolgere o direttamente o tramite consulenti di sua scelta.
Tale valutazione è atto centrale di una corretta attività di prevenzione negli ambienti di lavoro.
Nell’articolo 43 il Decreto definisce gli obblighi dei singoli datori di lavoro connessi all’utilizzo dei D.P.I..
Gli obblighi dei datori di lavoro possono essere divisi in due gruppi : obblighi di scelta ed obblighi di utilizzo.
In particolare i datori di lavoro, effettuata la valutazione dei rischi residui insiti nelle lavorazioni delle loro imprese, debbono individuare la necessità eventuale di D.P.I ., definire le caratteristiche che essi debbono avere per poter validamente contrastare i rischi residui individuati e soprattutto debbono scegliere sul mercato quei D.P.I. che meglio corrispondano alle specifiche riscontrate come necessarie.
E’ evidente che tali adempimenti non possono essere svolti senza una approfondita conoscenza tecnica dell’argomento e che, considerate le possibili problematiche di ordine medico legale potenzialmente connesse ad un eventuale utilizzo di D.P.I. non corretti, è opportuno che grande attenzione sia posta alla valutazione di questa scelta.
Dopo aver provveduto all’acquisto dei corretti D.P.I . il datore di lavoro deve individuare, in accordo con quanto suggerito dal Medico Competente, i compiti lavorativi e le fasi di lavoro che richiedono l’utilizzo dei D.P.I..
I D.P.I. debbono quindi essere consegnati ai lavoratori, previa firma di ricevuta dell’avvenuta consegna, in un quantitativo idoneo e deve essere programmata la modalità di loro sostituzione in caso di deterioramento.
Da parte del datore di lavoro deve inoltre essere attivato un programma di informazione/formazione dei lavoratori al fine di illustrare e spiegare la necessità dell’utilizzo dei D.P.I..
Dopo l’effettuazione di tale programma di interventi educativi, in caso ancora qualche operatore persistesse nel non utilizzare i D.P.I. ricevuti, il datore di lavoro deve procedere con richiami, ammonizioni scritte e ove necessario anche con il licenziamento.
I lavoratori infatti hanno l’obbligo di utilizzare i D.P.I. forniti, di non alterarli, di segnalare prontamente eventuali loro difetti ed inconvenienti.
Nel testo del Decreto inoltre sono inseriti numerosi allegati oltre a richiami a futuri decreti integrativi che, si auspica, possano essere presto emanati per definire meglio la specifica materia.
La commercializzazione dei D.P.I.
Il D.Lgs. 475/9, con le sue successive modifiche, regola la commercializzazione dei D.P.I. in base alle procedure previste dalle specifiche Direttive Comunitarie.
Nell’articolo 4 i D.P.I. vengono suddivisi in tre differenti categorie, variabili a seconda dell’entità minore (1a categoria) o maggiore (3a categoria) del rischio che devono contribuire ad annullare.
Nell’articolo 3 si definiscono i requisiti essenziali di sicurezza che un D.P.I. deve possedere per poter essere commercializzato.
In particolare un D.P.I. deve essere marchiato con il logo CE, deve poter essere corredato con la dichiarazione di conformità alle norme C.E.E. specifiche (da predisporsi da parte del fabbricante), nonchè dalla relativa documentazione tecnica informativa.
Tale documentazione, descritta nei dettagli sull’allegato 2 al paragrafo 1.4, deve contenere ogni informazione utile inerente il fabbricante del D.P.I., l’utilizzo del prodotto, la sua revisione, la sua manutenzione, le prestazioni ottenute con i diversi livelli e classi di protezione, gli accessori ed i pezzi di ricambio, i limiti di utilizzazione in rapporto ai diversi livelli di rischio, la data di scadenza, etc..
Evidentemente la documentazione tecnica informativa è essenziale per il datore di lavoro per potersi orientare sul mercato nella scelta del D.P.I. più appropriato.
Per i D.P.I. di 2a e 3a categoria, oltre alla sopraelencata documentazione è necessario che il D.P.I. sia corredato con un attestato di certificazione CE, fornito e verificato nel tempo secondo ben precise procedure da appositi enti certificatori, individuati a livello europeo, secondo specifici parametri.
Si presume in automatico che i D.P.I. siano conformi alle norme C.E.E. quando rispettino il contenuto delle cosiddete Norme Tecniche Armonizzate.
Tali norme, emanate dal Comitato Europeo di Normazione (C.E.N.), riguardano singoli D.P.I. o singoli aspetti del loro utilizzo.
Il loro rispetto da parte dei costruttori di D.P.I. viene considerato sufficiente per presumere la congruità del D.P.I. stesso nonchè la sua conformità agli standard europei di funzionalità e di sicurezza.
Le Norme Tecniche Armonizzate ad oggi emanate sui D.P.I. sono già più di 200 e sicuramente non sono ancora da ritenersi esaustive della totalità dei D.P.I. esistenti.
In assenza di una Norma Tecnica Armonizzata ogni Stato può attivarsi per definire specifiche tecniche su qualche D.P.I., valide sul suo territorio nazionale.
Deve essere da ultimo considerato il fatto che sullo stesso argomento esistono, spesso più Norme Tecniche Armonizzate e che quindi un Datore di Lavoro che desideri un D.P.I. specifico debba verificare l’idoneità di questo confrontandola con quanto previsto da ciascuna delle Norme Armonizzate inerenti lo specifico argomento.
Per fare un esempio le caratteristiche dei guanti di protezione sono regolate:
- dalla Norma Armonizzata EN 420/94 che ne regola le caratteristiche generali (taglie, dimensioni, destrezza, penetrazione dell’acqua, modalità di costruzione, cuciture, etc.);
- dalla Norma Armonizzata EN 388/94 che ne regola le caratteristiche di protezione verso i rischi meccanici;
- dalla Norma Armonizzata EN 274/94 che ne regola le caratteristiche di protezione contro i rischi chimici e biologici;
- dalla Norma Armonizzata EN 407/94 che ne regola le caratteristiche di protezione contro i rischi termici.
Conclusioni
La valutazione dell’utilizzo dei prodotti tessili per la prevenzione negli ambienti di lavoro è un compito complesso che richiede una approfondita preparazione ed una profonda conoscenza della singole attività lavorative nelle quali essi debbono essere utilizzati.
L’impianto normativo specifico è in continua evoluzione per la emanazione e l’aggiornamento di nuove Norme Tecniche Armonizzate.
E’ sicuramente necessario che, nella valutazione dell’adozione di D.P.I. e nella loro eventuale scelta, il datore di lavoro si avvalga delle diverse competenze a sua disposizione (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione e Medico Competente), coinvolgendo nel processo decisionale i lavoratori ed in particolare il loro Rappresentante per la Sicurezza.
Una valutazione corretta dell’utilizzo dei D.P.I. è condizione necessaria ma non sufficiente per una è effettiva riduzione degli infortuni e delle malattie da lavoro.
E’ infatti necessario che, ad un’attenta valutazione della scelta dei D.P.I . faccia poi seguito un costante monitoraggio sull’effettivo loro utilizzo.
Nel prossimo futuro è possibile ipotizzare ch l’utilizzo dei D.P.I. ed in particolare di quelli tessili cresca in maniera rilevante.
Tale crescita sarà in buona parte dovuta allo sviluppo di nuove tecnologie e di nuovi prodotti che porteranno ad un più vasto utilizzo dei D.P.I tessili a condizione che lo sviluppo tecnico venga effettuato fornendo risposte alle specifiche esigenze di tutela, oggi ampiamente sentite sul mercato.
Note di bibliografia
1) Atti convegno: DPI 2000, il ruolo dei dispositivi di protezione individuale nell’ambito della prevenzione, Modena 20-22 Settembre 2000
2) Decreto Legislativo 475/1992
3) Decreto Legislativo 626/1994
4) Linee Guida per l’applicazione del D.Lgs. 626/94, Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome, Tipolitografia Scaletta - Ravenna, Ottobre 1996